Il Default dei Comuni dopo il Decreto Sanzioni e Premi
Date una lettura anche al mio primo articolo per Libertiamo!
“Popper contro i rivoluzionari,sciacalli dei tempi di crisi”. Pubblicato oggi il mio primo articolo per Libertiamo. libertiamo.it/2012/05/09/pop…
— Carmelo Impusino (@Liberlex) Mag 9, 2012
La Corte dei Conti Sez. Reg. Toscana con la Delibera 204 del 24 settembre 2011 si esprime sulle conseguenze della mancata adozione, da parte degli Enti, delle misure correttive imposte dall’organo di controllo:trasmissione degli atti al Prefetto, dichiarazione di dissesto e scioglimento del Consiglio Comunale. Di seguito il testo della Delibera.
L’art. 6,comma 2, del Decreto legislativo 148 del 6 settembre 2011 avente ad oggetto “premi e sanzioni” stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio delle funzioni di controllo, ad esse attribuite dalla legge, possano far emergere situazioni di fatto suscettibili di condurre un ente locale allo stato di dissesto e indicare al medesimo l’adozione, entro un congruo termine, delle misure correttive necessarie per il conseguimento dell’equilibrio finanziario. Nel caso in cui queste misure vengano disattese, la norma prevede una procedura che conduce alla dichiarazione da parte del Prefetto, dello stato di dissesto economico, ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Si tratta di un’innovazione ordinamentale di estrema rilevanza; il legislatore, difatti, nel chiaro intento di rendere più concreto il risanamento delle amministrazioni in crisi, ha affidato ad autorità esterne (Corte dei conti e Prefettura) l’accertamento della situazione di dissesto, misura alla quale vanno collegate le nuove sanzioni nei confronti degli amministratori locali previste dal citato decreto legislativo (art. 6, comma 1).
La norma prevede che i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, le violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e le irregolarità contabili o gli squilibri strutturali del bilancio tali da provocarne il dissesto economico, possano emergere dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e determinare la trasmissione degli atti alla Prefettura finalizzata alla dichiarazione di dissesto.
Si stabilisce inoltre che le analisi condotte dalle Sezioni possano basarsi anche sulle verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile che la Ragioneria generale dello Stato effettua in virtù delle competenze ad essa attribuite dalla legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009) e dall’articolo 5 del decreto legislativo in esame, il quale prevede specifici «indicatori di squilibrio finanziario», in presenza dei quali promuovere l’attività di verifica e controllo.
Le “pronunce” di cui tratta la norma sono adottate, ai sensi dell’articolo 1, comma 168 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), nelle ipotesi in cui le Sezioni regionali di controllo della Corte accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato raggiungimento degli obiettivi posti con il patto di stabilità, sia in sede di verifica sulla sana gestione ai sensi dell’art. 7 L. 131/2003 , che in occasione del controllo-monitoraggio fondato sulle relazioni che gli organi di revisione degli
enti locali inviano alla competente Sezione della Corte dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto, ai sensi dell’art. 1, comma 166 legge 266/2005.
Il citato comma 168 ha attribuito altresì alla Corte dei conti la competenza a vigilare sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
In tale contesto si inserisce il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 149/2011 il quale prevede in caso di mancata adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive di cui al comma 168 citato che la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto ai fini della dichiarazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Di talché è necessario incorporare il nuovo adempimento nell’alveo delle attribuzioni assegnate dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo sia dalla legge 131/2003 (art. 7, commi 7, 8 e 9) che dalla legge 266/2005 (art. 1, comma 166 e ss.).
La prima norma attribuisce alle stesse il controllo finanziario per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli comunitari, nonché il controllo sulla gestione per il perseguimento di adeguati livelli di efficienza e di economicità. Si stabilisce inoltre che su tali controlli ciascuna Sezione riferisca agli organi rappresentativi delle rispettive comunità locali e, nell’esercizio di tale attribuzione, la Corte opera come organo della Repubblica
nella nuova definizione di cui all’art. 114 della Costituzione, e quindi come organo dello Stato, della Regione e degli enti locali.
La natura collaborativa del controllo affidato dalla citata alle Sezioni regionali della Corte dei conti consente agli organi di indirizzo politico di ricevere osservazioni di carattere gestionale finalizzate all’ottimizzazione dell’azione amministrativa nella più ampia funzione di ausiliarietà riconosciuta alla Corte a favore degli organi assembleari di tutti gli enti territoriali che, per disposizione esplicita (art. 7, comma 7 della legge 131/2003), sono gli esclusivi destinatari degli esiti delle verifiche (Corte dei conti Sez. reg. controllo Toscana, n. 6/2005). In tale contesto si inserisce anche il controllo di cui all’art. 198-bis del
TUEL avente lo scopo di coordinare i controlli interni degli enti locali con quelli esterni affidati alla Corte dei conti, con l’obiettivo del coordinamento finanziario.
La seconda norma (art. 1, comma 166 e seguenti), oltre ad essere uno strumento che consolida il raccordo tra organi di revisione e Corte dei conti, ha introdotto nell’ordinamento un controllo obbligatorio e diffuso nei confronti di tutti i comuni e le province, in modo tale da tenere sotto continuo monitoraggio la loro situazione finanziaria mediante l’acquisizione uniforme su tutto il territorio nazionale di dati ed informazioni richieste con appositi questionari emanati periodicamente dalla Sezione delle autonomie.
La nuova attribuzione assegnata alle Sezioni regionali di controllo della Corte può essere assolta, in primis, attraverso il cd. controllo-monitoraggio di cui all’art. 1, comma 166 della L. 266/05, che per il suo carattere necessario, diffuso e sintetico è naturalmente preordinato a rivolgersi ad un numero elevato di enti ed a riscontrare le irregolarità gravi (e sintomi di rischio) per gli equilibri economico-finanziari; tali esiti scaturiscono in delibere contenenti pronunce specifiche (per le irregolarità gravi), sollecitando gli enti ad adottare provvedimenti autocorrettivi al fine di rimuovere le criticità riscontrate.
La Sezione ritiene che già in sede di esame dei questionari dei bilanci 2011 (in corso di istruttoria) o delle verifiche sulla sana gestione pendenti, le deliberazioni approvate saranno accompagnate, nei casi più gravi, dalla esplicita richiesta di misure correttive il cui rispetto sarà oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione della nuova norma. In sede di controllo-monitoraggio, le misure correttive troveranno la loro naturale scadenza al termine dell’istruttoria condotta in riferimento al successivo controllo monitoraggio (trattasi di un intervallo temporale di circa 5-6 mesi, ritenuto congruo). L’esito di quest’ultimo comprenderà anche le risultanze delle misure correttive adottate dall’ente (con separata deliberazione) ed investirà direttamente l’ente in relazione alle sole criticità oggetto di pronuncia, nonché l’organo di revisione in relazione al questionario del monitoraggio.
Anche le verifiche sulla sana gestione di cui all’art. 7 della L. 131/2003 programmate annualmente dalla Sezione, possono assolvere al nuovo compito di cui al D.Lgs. 149/2011, grazie alla approfondita istruttoria che ne caratterizza l’indagine e alla naturale previsione di misure correttive, all’esito delle quali saranno formulate le valutazioni ai fini dell’applicazione della nuova norma. Con esse si accerta il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, rilevando comportamenti difformi dalla vigente normativa in materia di contabilità pubblica, in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL)» nonché a quanto previsto dai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali operante presso il Ministero dell’Interno.
La Sezione ritiene che le procedure di controllo utilizzate finora consentano di analizzare in modo puntuale i profili relativi agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui e all’indebitamento, oltre agli altri aspetti della gestione finanziaria ad essi strettamente correlati, al fine di comprendere ed approfondire i fenomeni gestionali nella loro globalità ed articolazione, per dare adeguata attuazione alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 149.
Occorre ora individuare le ipotesi in cui ricorrono i «comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto economico» e di richiedere la trasmissione degli atti alla Prefettura. Viene in soccorso l’articolo 244 del TUEL, disciplinante lo stato di dissesto finanziario dei comuni e delle province riferendosi alle ipotesi in cui gli stessi non sono in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero di esistenza nei confronti dell’ente locale di crediti liquidi ed esigibili cui non si possa far fronte con le modalità di cui all’articolo 193, e dell’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
A tal fine, considerato la complessità di individuare a priori degli indicatori finanziari che tassativamente siano in grado di attestare una situazione passibile di provocare un dissesto economico (che nasce dalla stessa norma che prevede anche semplici comportamenti in grado di provocare il dissesto), sono senz’altro da valutare i parametri di deficitarietà, come disciplinati dall’art. 242 e ss. del TUEL e contenuti nell’apposito decreto ministeriale, nonché i parametri che annualmente la Sezione utilizza in relazione al controllo-monitoraggio e alle verifiche sulla sana gestione che investono vari profili gestionali.
Nell’ambito degli stessi va valutata singolarmente e cumulativamente una serie di indici utili allo scopo: a titolo esemplificativo e non esaustivo un disavanzo d’amministrazione o un debito fuori bilancio privo di copertura possono ritenersi rilevanti confrontati alle entrate correnti, così come le anticipazioni di tesoreria se continuative e in rapporto alla loro incidenza sulle entrate complessive, o l’utilizzo in termini di cassa di somme giacenti presso il tesoriere aventi vincolo di destinazione la cui utilizzazione debba avvenire nei termini di legge. Analogamente può dirsi per le spese di personale in rapporto alle entrate
correnti o il superamento dell’anno precedente, per i debiti di funzionamento in rapporto alla spesa corrente, o per l’incidenza delle spese per il rimborso dei prestiti e per interessi passivi sulle entrate correnti.
Tali elementi andranno poi analizzati in un’ottica pluriennale allo scopo di rilevare se potrà essere compromesso il normale funzionamento dell’ente in termini di resa di servizi indispensabili e di pagamento di debiti.
In conclusione, gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, prendono corpo dai parametri di deficitarietà definiti con decreto ministeriale, dagli indici che la Sezione utilizza ai fini del controllo monitoraggio (ad es. in tema di: equilibrio di competenza, risultato di amministrazione, gestione residui, debiti fuori bilancio, partite in conto terzi, gestione della cassa, indebitamento, strumenti finanziari, patto di stabilità, spesa di personale)
e da altri parametri stabiliti dalla legge i quali, a seguito di valutazioni concrete, assunte anche in un ottica previsionale, forniscono gli elementi necessari e sufficienti ai fini dell’adempimento di legge in questione.
Le linee di comportamento approcciate con la presente, rivestono carattere di primo orientamento in relazione alle concrete modalità operative per le istruttorie da condurre nei confronti degli enti in sede di controllo-monitoraggio e per le verifiche sulla sana gestione, ai fini della configurazione della «pronuncia di orientamento generale», da adottare da parte delle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, «al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale», in ordine a «questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare importanza».
Tanto premesso, la Sezione
Delibera
di approvare le «Prime linee di orientamento ai fini dell’adempimento di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 149/2011» e
Dispone
che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Corte dei conti ai fini del coordinamento e dell’interpretazione dell’adempimento in questione, e al Consiglio delle Autonomie Locali e che una copia sia inviata agli organi rappresentativi degli enti locali della regione Toscana.













[...] Visita il sito liberlex oppure iscriviti al feed Leggi l'articolo completo su AlterVista [...]
grande articolo grazie